Per l’espletamento dei diversi adempimenti previsti per l’attuazione della De.Co., il regolamento ANCI stabilisce che i soggetti, le funzioni e le procedure debbano essere individuati, attribuiti e definiti nell’ambito dell’organizzazione dei servizi già in essere presso l’amministrazione comunale.
Alcuni regolamenti prevedono, in particolare, che tale struttura organizzativa vada individuata all’interno del settore “attività produttive”.
È stabilito inoltre che, a capo di tale organizzazione, venga posto un dipendente comunale responsabile, che rappresenta il “responsabile del procedimento” ai sensi della L. n. 142/1990 e che funge da segretario nelle sedute della Commissione.

La “sezione speciale” della biblio-mediateca comunale

Il regolamento provvede all’istituzione, nell’ambito della biblio-mediateca comunale, di uno spazio documentale, aperto al pubblico, dove vengono raccolte e catalogate “tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale”.

Qui di seguito vengono riportate, in sintesi e schematicamente, le varie fasi dell’iter procedurale che il Comune, ove interessato, dovrebbe seguire per l’istituzione e l’attuazione della De.Co. Sono inoltre indicati i soggetti competenti e le relative funzioni.

1. Il Consiglio comunale adotta una delibera di approvazione del regolamento che istituisce:

  • la De.Co.;
  • il registro dei prodotti De.Co.;
  • l’albo comunale delle iniziative e manifestazioni.

2. Il Sindaco nomina una commissione di esperti ed operatori del settore agroalimentare.

3. La Commissione:

  • redige i disciplinari di produzione ovvero:
  • conferisce incarico a terzi (professionisti, enti pubblici o privati) per l’elaborazione dei disciplinari e successivamente proceda alla loro approvazione;
  • individua nell’ambito dell’amministrazione comunale i soggetti autorizzati ad effettuare i controlli relativi alla presenza degli elementi prescritti dai disciplinari presso i produttori che facciano richiesta di ottenimento della De.Co. ovvero:
  • conferisce a tal fine incarico a terzi (professionisti, enti pubblici o privati);
  • una volta effettuati i controlli, si pronuncia sull’ammissibilità dell’iscrizione di un prodotto nel registro De.Co., attribuendo al produttore la facoltà di contraddistinguerlo con il logo De.Co.