Gli strumenti attuativi per l’istituzione della certificazione De.Co., da parte di un singolo Comune, sono:

La delibera del Consiglio comunale

La delibera d’adozione del regolamento contiene alcune premesse essenziali basate sui princìpi espressi dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Dlgs. n. 267/2000).
In virtù di tale riferimento normativo, il Comune viene individuato e definito quale “l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico”.
A tale sviluppo esso “partecipa con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione”.
Il ruolo di promotore assunto dal Comune si colloca, come precisato nella delibera, all’interno del disegno riformatore tratteggiato dalla recente modifica costituzionale e della connessa equi-ordinazione dei Comuni con le Province, le Regioni e lo Stato.
Vengono quindi presi in considerazione gli effetti omologanti della globalizzazione per sottolineare che, nell’attuale situazione di mercato, “gli Enti Locali devono assumere un ruolo decisivo, al fine di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, principalmente attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo”.
Sulla base di tali premesse, attraverso la delibera in questione, il Consiglio comunale adotta quindi il regolamento per “la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e l’istituzione della De.Co. - Denominazione Comunale”.

Il regolamento

Il Comune, sulla base dei presupposti normativi indicati nella delibera (Dlgs. n. 267/2000), è in grado di assumere adeguate iniziative a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività ed ai prodotti agroalimentari che, per le loro tipicità locali, sono meritevoli di valorizzazione.
Tra le finalità espresse dal regolamento vi è la protezione di tali attività e produzioni agroalimentari, “al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità”, attraverso:
• l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale)”;
• la creazione di un marchio “De.Co.” che attesti “l’origine del prodotto oltre alla sua composizione”.
Sotto il profilo della struttura, il regolamento proposto dall’ANCI si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione;
Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni;
Art. 3 - Istituzione del registro De.Co.;
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro;
Art. 5 - La struttura organizzativa;
Art. 6 - Le iniziative comunali;
Art. 7 - Le tutele e le garanzie;
Art. 8 - Le attività di coordinamento;
Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale;
Art. 10 - Istituzione di una speciale sezione della biblio-mediateca comunale;
Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali;
Art. 12 - Istituzione di un osservatorio comunale;
Art. 13 - Norme finali.

In tale albo vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari “che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica”.
Si evidenzia che per iscrivere una manifestazione nell’albo è necessario che sia stata svolta nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi (in alcuni regolamenti, tre anni).

Il registro dei prodotti De.Co.

Il registro De.Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari “segnalati” che abbiano ottenuto la denominazione.
Lo studio dei diversi regolamenti ha evidenziato che alcuni Comuni hanno specificato le tipologie di prodotti agricoli ed agroalimentari che possono essere iscritti nel registro.

Ad esempio, sono previste:

• bevande analcoliche, distillati e liquori;
• carni fresche e loro preparazioni;
• condimenti;
• formaggi;
• prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
• prodotti vegetali essiccati e conserve;
• paste fresche, prodotti della panetteria, focacceria, biscotteria, pasticceria e confetteria;
• preparazione di pesci, molluschi e crostacei;
• prodotti di origine animale;
• miele.


Ai fini dell’iscrizione di un prodotto agroalimentare nel registro è necessaria un’apposita istanza corredata da un’adeguata documentazione che evidenzi “le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo”.
Requisito e presupposto per l’accoglimento dell’istanza è la verifica, da parte della commissione, della presenza di tutti gli elementi contenuti nel disciplinare di produzione.
Una volta iscritti nel registro De.Co., i prodotti tipici agroalimentari possono fregiarsi del logo “De.Co.” (Denominazione Comunale), completato dal relativo numero d’iscrizione.

Il disciplinare di produzione

Il disciplinare di produzione deve contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l’ottenimento della De.Co.
Come rilevato in fase di studio, il contenuto minimo del disciplinare di produzione non è esplicitato nel regolamento redatto dall’ANCI, ma si può evincere indirettamente dai regolamenti di alcuni Comuni, che prescrivono le informazioni da documentare all’atto della richiesta della De.Co..
Tali elementi, richiesti al fine di verificare la conformità degli elementi forniti in domanda con le prescrizioni del disciplinare stesso, sono:
il nome del prodotto;
le caratteristiche dello stesso e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;
• la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.


Il riferimento alla “origine del prodotto” è presente nel modello di regolamento dell’ANCI mentre alcuni regolamenti comunali fanno riferimento in maniera generica alla “zona di produzione”, intendendosi per tale il “territorio comunale”.
Più puntuali, al riguardo, le delibere comunali analizzate nel corso dello studio, la maggior parte delle quali specifica che:
a. i prodotti agricoli primari devono provenire da una produzione eseguita integralmente sul territorio comunale;
b. i prodotti agroalimentari, derivanti dalla trasformazione dei primi, devono avere una base prevalente di prodotti locali.